OBBLIGO MEDIAZIONE

02.05.2015 16:01

Il ritorno della conciliazione

Scattato sabato 21 settembre 2013 l'obbligo di cercare l'accordo prima del processo nelle liti condominiali

Con il “decreto del fare” (d.l. n. 69 del 2013, convertito dalla l. n. 98 del 2013), è stata reintrodotta dal 21 settembre 2013 l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione già prevista dal d. lgs. n. 28/2010.

Il Governo, dunque, rilancia  la mediazione obbligatoria in via sperimentale per quattro anni per diversi tipi di liti tra le quali quelle in materia di condominio, dando così nuova vita ad un procedimento che, dopo l’intervento della Corte Costituzionale, era sopravvissuto solo nella parte relativa alla conciliazione facoltativa. La conciliazione ha tra i suoi punti di forza i tempi: il procedimento non può superare i tre mesi.

Oltre al primato in negativo dei tempi di conclusione delle controversie, si stimano  in circa 180.000 le cause condominiali che finiscono ogni anno nei nostri Tribunali, cioé 14 cause ogni 100 condomini.Gli episodi di litigiosità che si sviluppano nell’ambito delle assemblee condominiali derivano soprattutto da controversie tra singoli condomini.L'obbligo alla mediazione civile presenta quindi come un importante strumento per ridurre l’impatto della litigiosità condominiale sui Tribunali, permettendo così anche un beneficio per l’intero sistema giudiziario.

Complessivamente, 7 amministratori su 10 ritengono che le liti nelle assemblee condominiali siano molto frequenti (12,4%) o abbastanza frequenti (54,0%).  Al contrario il 29,8% degli amministratori ritiene che gli episodi siano poco frequenti ed il 3,8% che siano per nulla frequenti.

La lista degli organismi di mediazione sul sito del Ministero della giustizia

Da https://finanza.repubblica.it

Le liti interessate - Come stabilisce il nuovo art. 71-quater introdotto dalla legge di riforma del condominio, infatti, le controversie per le quali è previsto il ricorso alla mediazione, sono tutte quelle relative alle norme che regolano sia la comunione che il condominio in merito agli obblighi dei partecipanti - spese, diritti sulle parti comuni, innovazioni, maggioranze e delibere ecc - sia quelle relative alle stesse disposizioni per l'attuazione del codice, contenute negli articoli da 61 a 72, dalla partecipazione alle assemblee, alla ripartizione degli oneri venditore e acquirente, revisione delle tabelle millesimali ecc. Tutte, ma proprio tutte, le questioni condominiali, quindi, passano ora per la mediazione obbligatoria, anche l'impugnazione delle delibere. Chi vuol contestare quanto stabilito dall'assemblea deve, quindi, per prima cosa rivolgersi al mediatore. Anche in questo caso è previsto il termine massimo di 30 giorni per le delibere annullabili.

La procedura - La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato. Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza prevista per le delibere in materia di liti, ossia il sì della maggioranza dei presenti e almeno 500 millesimi. Con la stessa maggioranza deve essere approvata l'eventuale proposta di mediazione. Se non si raggiunge la maggioranza richiesta, la proposta si deve intendere non accettata.

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